Cos'è l'Esame di stato

a cura di Valter Ballantini

L’art. 33 della Costituzione Italiana prevede che sia prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
La professione di Chimico è stata istituita con un Regio Decreto nel 1928, come terzo ordine istituito in Italia. Recentemente (legge 11 gennaio 2018 n.3) il Consiglio Nazionale dei Chimici ha assunto la denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, diventando, a tutti gli effetti, da professione tecnica a professione sanitaria.

Il concetto di “professione protetta” che spesso viene associata alle professioni che per essere esercitate necessitano che venga superato un esame di Stato e ci si iscriva ad un ordine, ha un significato che spesso è stato travisato. La protezione infatti riguarda i cittadini utenti nei confronti di persone che millantano titoli o che interpretano l’etica in maniera personale. Quando un cittadino si rivolge ad un chimico iscritto all’Ordine sa che si sta rivolgendo ad un professionista impegnato da un codice deontologico, obbligato a svolgere ogni anno un congruo numero di ore di formazione professionale che gli/le permette di rimanere aggiornato sia sugli sviluppi che la scienza ha sia dell’evoluzione della normativa che accompagna la vita di tutti i giorni.

Per esercitare la professione di chimico occorre essere iscritto all’Ordine (e di riflesso alla Federazione Nazionale). Al professionista Chimico la legge riserva l’esecuzione di perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni.

Per avere un’idea più chiara dei compiti dell’ordine professionale si rimanda al sito ufficiale dell’ordine dei chimici e dei fisici.

La professione del Chimico è una professione intellettuale regolata dall’articolo 2229 del codice civile: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi“. L’iscrizione all’albo ha carattere di accertamento costitutivo di uno status professionale. La prestazione d’opera intellettuale, consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse intellettuali specifiche, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, ma senza il vincolo del risultato. Infatti il professionista non garantisce un risultato ma il compimento di un opera intellettuale.  

Info: https://www.unipi.it/index.php/laurea-ed-esame-di-stato/item/1275-chimico-e-chimico-junior